CAPO I
Art. 1 1. La Regione, in conformità ai principi di cui agli articoli 44 e 45 dello Statuto, promuove lo sviluppo economico e sociale del litorale del Lazio. 2. Per i fini di cui al comma 1 sono concessi, nei limiti del “Fondo speciale per il litorale del Lazio” di cui all’articolo 22, finanziamenti regionali per l’attuazione di un programma integrato di interventi che consentano di valorizzare e salvaguardare le risorse strutturali ed ambientali, di diversificare e specializzare l’offerta turistica e culturale, di potenziare le attività produttive marittime e di incrementare i livelli occupazionali. 3. Nelle fasi di programmazione, attuazione e controllo delle politiche per il litorale ed il mare, la Regione promuove e favorisce la partecipazione attiva di tutti i soggetti istituzionali, economici e sociali interessati, secondo le modalità di cui ai successivi articoli. 4. La Regione, quale membro della Conferenza delle Regioni periferiche marittime dell’Europa, promuove e favorisce le relazioni interregionali e le politiche di partenariato fra le Regioni del Mediterraneo in sintonia con le finalità di cui alla presente legge. Art. 2 1. L’ambito territoriale interessato dagli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, è costituito dai comuni delle province di Roma, Latina e Viterbo, anche parzialmente costieri, per i quali il mare rappresenta componente fondamentale delle attività economiche e sociali. Art. 3
2. I contributi in conto capitale e quelli in conto interessi sono cumulabili tra di loro, entro i limiti di finanziamento stabiliti per ciascun intervento, secondo quanto indicato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettere e) ed f). 3. I finanziamenti a favore dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) possono essere concessi anche a titolo di cofinanziamento di leggi, regolamenti e programmi comunitari, nazionali e regionali. Art. 4
1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dall’articolo 1, comma 2, non riservati all’amministrazione regionale: Art. 5
1. Possono essere ammessi ai finanziamenti previsti dall’articolo 1, comma 2, tutti gli interventi realizzati nei comuni costieri del Lazio finalizzati a migliorare e rafforzare l’attrattività turistica e lo sviluppo produttivo nonché a recuperare, conservare e valorizzare il patrimonio ambientale ed il territorio e, in particolare, quelli concernenti: 2. I finanziamenti previsti dall’articolo 1, comma 2, non possono essere concessi: Art. 6 (2) CAPO II
SEZIONE I
Art. 7 (2) Art. 8 (2) SEZIONE II Art. 9 1. Il programma, in relazione agli interventi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), che attengano alle materie disciplinate dalle leggi 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e successive modifiche e 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), dal decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e dalle leggi regionali 7 ottobre 1996, n. 39 e 11 dicembre 1998, n. 53, deve essere conforme alle previsioni dei piani di bacino, ivi compresi i piani stralcio ed i piani straordinari, nonché ai piani dell’economia idrica, redatti dalle autorità di bacino. 2. Il programma, limitatamente agli interventi già inseriti nei piani di cui al comma 1, integra le previsioni finanziarie dei programmi di attuazione dei piani stessi. 3. Il programma, per gli interventi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera l) integra il programma delle attività dell’autorità dei bacini regionali previsto dall’articolo 5, comma 3, della l.r. 39/1996. Art. 10 1. Il programma, in relazione agli interventi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), deve essere conforme al piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all’articolo 6 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 e convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 494. 2. Nelle more dell’adozione del piano regionale di cui al comma 1, il programma può indicare interventi concernenti nuove strutture per la fruizione turistico-balneare del demanio marittimo esclusivamente nell’ambito dei comuni i cui piani di utilizzazione degli arenili, previsti dall’articolo 5, comma 8, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modifiche, siano stati approvati in conformità alle disposizioni regionali vigenti, previo rilascio da parte dei comuni stessi delle relative concessioni demaniali. 3. I piani comunali di utilizzazione degli arenili di cui al comma 2 sono adottati, sentito il parere delle associazioni locali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi, sulla base di una indagine ricognitiva delle concessioni demaniali in atto e nel rispetto dei criteri e delle direttive definiti dalla Giunta regionale. Art. 11 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10, il programma, in relazione agli interventi che attengono a settori di materie oggetto di specifici piani regionali adottati ai sensi della vigente normativa, integra i contenuti di detti piani. 2. Al fine di cui al comma 1, le previsioni del programma difformi rispetto ai piani regionali di cui al comma 1 hanno efficacia di variazione ai piani stessi. CAPO III Art. 12 1. Il programma si attua mediante progetti poliennali o annuali di intervento, di carattere settoriale o intersettoriale, conformi alle previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica degli enti locali. 2. I soggetti beneficiari indicati dall’articolo 4 predispongono le richieste di finanziamento sulla base di appositi progetti di intervento attinenti alle proposte di cui all’articolo 7, comma 2 ed elaborati in conformità alle disposizioni previste dagli articoli 5 e 8. 3. I soggetti beneficiari di cui all’articolo 4, per la predisposizione delle richieste di finanziamento possono ricorrere, senza oneri a loro carico, all’assistenza tecnica della società al fine esclusivo di verificare preliminarmente il possesso dei requisiti di ammissibilità tecnica, formale e finanziaria e di accelerare la fase di valutazione definitiva di cui al comma 4. 4. Le richieste di finanziamento, predisposte ai sensi del comma 2, sono trasmesse dai soggetti beneficiari alla società per l’istruttoria e la valutazione definitiva. 5. In sede di istruttoria la società acquisisce gli eventuali specifici pareri di altri enti od organi previsti dalla normativa di settore. 6. La valutazione delle richieste di finanziamento è volta ad accertare, in particolare: 7. Le richieste di finanziamento istruite e valutate dalla società sono inserite in apposita graduatoria e trasmesse alla cabina di regia per l’espressione del relativo parere e per il successivo inoltro all’assessore competente in materia di sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo ai fini dell’approvazione da parte della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 14. (3) 8. Le richieste di finanziamento valutate accoglibili ma non finanziabili per carenza di fondi vengono inserite in un apposito “parco progetti” per il loro eventuale successivo finanziamento ai sensi dell’articolo 15, comma 3. 9. Gli interventi riservati all’amministrazione regionale sono trasmessi alla società al solo scopo di garantire il loro coordinamento complessivo nel quadro dell’attuazione del programma.
Art. 13 1. Per i progetti inerenti ad interventi complessi che richiedono per la loro completa attuazione l’azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici ed in particolare quelli che interessano il patrimonio artistico, storico, archeologico e monumentale, si procede attraverso accordi di programma a norma dell’articolo 34 del d.lgs. 267/2000.
Art. 14 1. (4) 2. All’erogazione dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 1 provvede la società, utilizzando il fondo speciale per il litorale del Lazio di cui all’articolo 22. 3. (4)
Art. 15 1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 14, comma 1, adottano, entro il termine loro prescritto dal provvedimento di concessione del finanziamento, una relazione sullo stato di attuazione dei progetti stessi riferito all’annualità in corso. 2. La relazione di cui al comma 1 viene trasmessa alla Giunta regionale al fine della effettuazione del monitoraggio periodico sull’attuazione del programma. (5) 3. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta regionale, anche avvalendosi della società, predispone il rapporto annuale di monitoraggio sull’attuazione del programma, contenente le eventuali proposte di aggiornamento, rimodulazione, modifica del programma stesso ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 7, comma 6. (6) 4. (4) Art. 16 1. Qualora la Giunta regionale, in occasione dell’effettuazione del monitoraggio periodico sull’attuazione del programma ai sensi dell’articolo 15, accerti che i soggetti beneficiari dei finanziamenti nell’attuare i progetti abbiano violato le norme in materia urbanistica e paesistica, comunica le violazioni all’assessore competente in materia di sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo, ai fini della revoca della concessione dei finanziamenti stessi e del recupero delle somme già erogate, ai sensi dell’articolo 14, fermi restando i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente. (7) (8) 2. Ferme restando speciali disposizioni dettate dalle leggi che disciplinano le singole materie, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della l.r. 14/1999, può sostituirsi agli enti locali qualora venga verificato dalla cabina di regia il protrarsi di situazioni di inerzia in relazione all’attuazione dei progetti agli stessi finanziati a norma dell’articolo 14, comma 1. Art. 17 1. Gli immobili, nonché i beni mobili soggetti a trascrizioni per i quali siano stati concessi i finanziamenti previsti dall’articolo 1, comma 2, sono vincolati, a pena della revoca del finanziamento, al mantenimento della destinazione d’uso risultante alla data del provvedimento di concessione, per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento stesso. 2. Il vincolo di cui al comma 1 deve risultare da apposito atto d’obbligo unilaterale prodotto dagli enti e dai soggetti privati beneficiari dei finanziamenti, da trascriversi a loro cura e spese, previo assenso dei proprietari dei beni se diversi dai beneficiari stessi. 3. L’erogazione del finanziamento è subordinata alla trascrizione dell’atto d’obbligo ai sensi del comma 2. CAPO IV
Art. 18 (9) Art. 19
1. I finanziamenti alle imprese per l’attuazione degli interventi indicati nel programma di cui all’articolo 7 soggetti a notifica, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, sono concessi a condizione che siano autorizzati dalla Commissione europea ed a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione. Art. 21
2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sul capitolo istituito ai sensi dell’articolo 23, comma 1, confluiscono, con decreto del Presidente della Giunta regionale, le disponibilità residue dei capitoli corrispondenti alle leggi regionali di cui al comma 1, che restano iscritte in bilancio per la sola gestione dei residui e degli importi impegnati nell’esercizio di competenza.
CAPO V
Art. 22 1. Presso la società è istituito il “Fondo speciale per il litorale del Lazio”. 2. Il fondo di cui al comma 1 è amministrato con contabilità separata, secondo modalità regolate da apposita convenzione tra la Regione e la società. La convenzione deve prevedere, tra l’altro, le modalità di verifica da parte della Regione circa l’utilizzo delle risorse. 3. Il fondo è alimentato dallo stanziamento iscritto nel capitolo n. 52510, di cui all’articolo 23, comma 1. Art. 23 1. Nel bilancio regionale di previsione per l’anno 2000 e pluriennale per il triennio 2000-2002, è istituito il capitolo n. 52510 denominato: “Fondo regionale per il litorale del Lazio”. 2. Lo stanziamento complessivo per il triennio 2000-2002 iscritto nel capitolo istituito ai sensi del comma 1 è stabilito in lire 140 mila milioni, di cui 30 mila milioni per l’esercizio finanziario 2000, 50 mila milioni per l’esercizio finanziario 2001 e 60 mila milioni per l’esercizio finanziario 2002. 3. Alla copertura dell’onere finanziario di cui al comma 2, si provvede con gli stanziamenti previsti dalla legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14, elenco 4, come segue: 4. Alla spesa per la corresponsione dei compensi di cui all’articolo 18, comma 4, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 11421 del bilancio regionale di previsione per l’anno 2000 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 gennaio 2001, n. 3 (2) Articolo abrogato dall’articolo 22, comma 2, lettera a), della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (3) Le parole: “competente in materia di programmazione e bilancio” sono sostituite dalle seguenti: “competente in materia di sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo” ai sensi dell’articolo 180, comma 2 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (4) Comma abrogato dall’articolo 22, comma 2, lettera a), della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (5) Comma modificato dall’articolo 22, comma 2, lettera b), numero 1) delal legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (6) Comma modificato dall’articolo 22, comma 2, lettera b), numero 2), della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (7) Le parole: “competente in materia di programmazione e bilancio” sono sostituite dalle seguenti: “competente in materia di sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo” ai sensi dell’articolo 180, comma 3 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (8) Comma modificato dall’articolo 22, comma 2, lettera c), della elgge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (9) Articolo abrogato dall’articolo 22, comma 2, lettera a), della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 |
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Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti legislativi originari. |


